L’impugnazione di un provvedimento di applicazione di magistrato ordinario non appartiene alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., non trattandosi di provvedimento adottato in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro – L’art. 9 bis, comma 2, del d.lgs. 25/2006, laddove stabilisce che le deliberazioni dei Consigli giudiziari “sono valide se adottate a maggioranza dei presenti”, va interpretato nel senso che anche i presenti astenuti devono essere computati nel quorum funzionale.