E’ inammissibile l’azione di ottemperanza per elusione proposta a fronte di un giudicato, formatosi con riguardo alla interpretazione e applicazione di una disposizione del piano urbanistico comunale, che non contenga ulteriori vincoli conformativi e non limiti la discrezionalità del potere amministrativo, inesauribile, in materia di pianificazione e di programmazione urbanistica. La contestazione della nuova strumentazione urbanistica e dei titoli edilizi rilasciati sulla base della stessa, proposta dinanzi al Consiglio di Stato secondo il rito dell’ottemperanza, può essere riassunta dinanzi al TAR competente, previa conversione del rito e ferme le eventuali preclusioni e decadenze, come previsto dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2015.