- By: Studio Legale Manzi
- Sentenza
- Dicembre 9, 2025
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Consiglio di Stato, Sezione Terza, 21 novembre 2025, n. 9101
Identificazione de visu degli alloggiati nelle c.d. locazioni brevi
- Ai sensi della normativa vigente è necessaria l’identificazione de visu degli ospiti delle strutture ricettive, atteso che gli adempimenti imposti per legge presuppongono che il gestore verifichi la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata in tali documenti, non potendo ritenere satisfattiva delle necessarie garanzie imposte di riscontro circa luogo, tempo e corrispondenza visiva tra titolare del documento di identità e ospite della struttura la prassi del cd “check in da remoto”.
- Una circolare che si limita a ribadire obblighi preesistenti e a invitare i destinatari a seguire un’interpretazione e applicazione concorde è un atto meramente interno e con carattere prettamente interpretativo, privo di immediato contenuto lesivo e, per l’effetto, non impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
- L’imposizione della identificazione de visu degli alloggiati non è una previsione sproporzionata, attesa la sua efficacia deterrente e ostativa riguardo la presenza di terzi soggetti non identificati.
- L’art. 109 T.U.L.P.S. deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di identificazione degli alloggiati in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni e, quindi, per tutti i gestori di strutture ricettive aventi tali caratteristiche, indipendentemente che si tratti del settore alberghiero o di quello extra-alberghiero. L’omologazione in parte qua delle locazioni brevi con quelle tipiche del settore alberghiero preclude che tale previsione configuri uno svantaggio concorrenziale o un effetto discriminatorio a danno delle locazioni brevi.
- Ricoprono la posizione di controinteressato le associazioni rappresentative di una categoria professionale che ha un interesse diretto e qualificato alla conservazione degli effetti scaturenti dal provvedimento impugnato.

