Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 24 marzo 2025, n. 2410
Ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, il deposito degli atti processuali effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00, deve considerarsi effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
L’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., il quale, da un lato, dispone che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito” e, dall’altro, che “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”, deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito, al fine di salvaguardare il corretto contraddittorio tra le parti e la corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.