Il progettista indicato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere considerato concorrente né operatore economico, essendo un professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto, anche a prescindere dal divieto di avvalimento “a cascata”, non può far ricorso all’avvalimento per integrare i requisiti di qualificazione richiesti.