L’assunzione da parte del concessionario del rischio di domanda distingue il rapporto di concessione di pubblico servizio dall’appalto di servizi.
A differenza dell’appalto, che ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore e il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.
La modalità della remunerazione è il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi: vi è una concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, in cui la remunerazione è esposta alle fluttuazioni delle domanda, quand’anche i rischi connessi siano limitati da apposite previsioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici; diversamente, si è in presenza di un appalto quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’amministrazione aggiudicatrice.
La qualificazione del rapporto come concessione di servizi rende legittima la previsione contenuta nella lex specialis con la quale è previsto l’obbligo, a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica il Piano economico finanziario, con conseguente legittima esclusione del concorrente non adempiente.