Aggiornamento interdittiva antimafia
È illegittimo il rigetto opposto dal Prefetto nell’ambito di una richiesta di aggiornamento dell’interdittiva antimafia basato su elementi meramente formali, quali la sussistenza di un rapporto di parentela fra gli attuali soci e il soggetto precedentemente indagato e la detenzione di quote che erano in capo a quest’ultimo, senza che vengano analizzati compiutamente tutti gli elementi di fatto aventi rilevanza sostanziale, valutando in concreto l’incidenza delle misure di selfcleaning adottate successivamente al provvedimento interdittivo di cui si chiede l’aggiornamento e quindi l’attualità del pericolo infiltrativo, attraverso una riattualizzazione del processo prognostico che non si basi sulla mera proiezione pregiudiziale della precedente valutazione di permeabilità mafiosa e che valorizzi gli sforzi eventualmente profusi dall’operatore economico per una sostanziale bonifica dal rischio infiltrativo .
Ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice antimafia l’Amministrazione non può onerare il privato a porre in essere dimostrazioni dirette a contrastare presunzioni contrarie tramite un’inversione dell’onere della prova rispetto a quanto accade in ambito penalistico, essendo compito del Prefetto aggiornare l’informativa antimafia al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.