- By: Studio Legale Manzi
- Sentenza
- Maggio 28, 2025
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Consiglio di Stato, Sezione Terza, 8 aprile 2025, n. 2986
– Sono inammissibili i motivi aggiunti basati su documenti già conosciuti al momento della proposizione del ricorso introduttivo in applicazione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, il quale – trovando il suo presupposto logico nel divieto di frazionamento delle impugnazioni – preclude la possibilità di introdurre nuovi motivi di censura o riproporre le medesime censure sulla base di documenti già conosciuti o conoscibili al momento della predisposizione del ricorso introduttivo, anche se i termini di impugnazione non sarebbero ancora scaduti.
– L’incremento degli organici rispetto ai livelli occupazionali impiegati nella precedente gestione dell’appalto non integra alcuna violazione della clausola sociale, atteso che tale impegno è concepito a tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali “minimi” previgenti, non implicando un conseguente impegno a non variare in aumento gli organici in essere.
– La dichiarazione di osservanza della clausola sociale non comporta un obbligo di assoluta identità, di forza lavoro e monte ore, rispetto al previgente servizio, dovendosi ritenere legittima l’offerta che – una volta preservate le unità di forza lavoro uscenti – preveda un incremento dell’organico offerto per espletare il servizio.
– È consentita un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale al fine di compenetrare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, essendo quindi compatibile con variazioni correttive anche in diminuzione dell’organico del gestore uscente.
– Il fatto che un mezzo offerto sia fuori produzione non è idoneo a escludere a priori che lo stesso possa essere comunque reperito sul mercato e quindi garantito per eseguire il servizio.
– Nella sua proposta l’offerente si vincola relativamente ai profili richiesti dalla disciplina di gara, essendo invece irrilevanti i parametri del tutto eccentrici rispetto a quelli valutati dalla lex specialis ai fini della soddisfazione o meno della qualità oggetto di punteggio premiale
– Non integra una falsità dichiarativa l’indicazione della disponibilità, in ipotesi non sussistente, di un centro cottura di emergenza aggiuntivo e superfluo rispetto a quello richiesto dalla lex specialis laddove il requisito minimo è ampiamente soddisfatto.

